L'ACCERTAMENTO DI TOSSICODIPENDENZA NELLE MANSIONI A RISCHIO


In attesa delle linee guida nazionali, la Regione Piemonte ha approvato le Linee di indirizzo regionali in merito all'applicazione dell'intesa del 30 ottobre 2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza nelle mansioni a rischio.

L’Intesa del 30.10.2007 inserisce l’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, sia saltuaria che abituale, tra le condizioni che, comportando particolari rischi sia per il lavoratore che per soggetti terzi, sono incompatibili con le mansioni lavorative elencate nell’apposito allegato (Allegato “1” dell’Allegato “A”).

La sorveglianza sanitaria, per la prima volta, è quindi rivolta non solo alla salute del lavoratore ma anche alle possibili ricadute dei suoi comportamenti su soggetti terzi.

 

Questo concetto ha trovato ulteriore conferma nell’art. 41 comma 4 del D. Lgs. 81/08 che, relativamente alla sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, prevede che questa venga finalizzata, nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, alla verifica di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per le mansioni elencate nel succitato allegato e la verifica deve essere messa in atto al momento della visita preventiva e nei controlli periodici.

Le “sostanze stupefacenti e psicotrope” oggetto dell’Intesa sono quelle iscritte nelle tabelle I e II (Allegato “B”), aggiornate periodicamente dal Ministero della Salute.

E’ importante sottolineare che anche l’uso sporadico di tali sostanze è incompatibile con lo svolgimento delle mansioni interessate. Tra esse si deve porre particolare attenzione alla valutazione in merito all’uso di alcuni farmaci quali benzodiazepine, metadone e buprenorfina per i quali si rimanda all’apposita nota esplicativa (Allegato “C”).

Norma di riferimento è l’art. 125 del DPR 309/90 a seguito del quale, tuttavia, non era mai stato prodotto il Decreto Ministeriale con l’elenco delle mansioni lavorative a rischio, elenco che è ora identificabile nell’allegato sopra richiamato. Rispetto all’art. 125 viene però introdotta una valutazione anche riguardo all’assunzione saltuaria di sostanze stupefacenti e psicotrope,
riconosciuta come rischio professionale specifico, per la quale al medico competente è delegata un’importante funzione di controllo.

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